14 Novembre 2016 - Francesca De Rosa - Divulgazione

Gli orrori della riforma in pillole (di merito)

Quelle che seguono sono pillole (in continuo aggiornamento) che entrano nel merito giuridico dei vulnus e delle contraddizioni contenute nella riforma Renzi-Boschi.
Un elenco aggiornato di ragioni puntuali del nostro NO. Non certo in ordine di importanza, né di argomento. Ma con un pizzico di irriverenza, che non guasta mai!  

  • Parlamento illegittimo. La sentenza costituzionale n.1 del 2014 con la quale è stata dichiarata incostituzionale la legge elettorale detta “porcellum”, ha affermato che il Parlamento possa continuare a legiferare sulla base del principio di continuità dello Stato. Lo Corte ha richiamato un esempio di applicazione di tale principio: un istituto chiamato “prorogatio” che si applica ai poteri delle Camere, nel momento in cui il vecchio Parlamento è scaduto fino alla costituzione di nuove Camere. E’ un istituto limitato nel tempo (3 mesi, motivo per cui secondo alcuni si sarebbero addirittura dovute sciogliere le Camere, invece noi riformiamo 47 articoli della Costituzione!), ma soprattutto prevede che le camere svolgano, nel frattempo, solo un lavoro di “ordinaria amministrazione”. Una riforma costituzionale è considerabile ordinaria amministrazione? Secondo noi #NO.
  • Come si elegge il Senato? Nessuno lo sa. Si attende una futura legge bicamerale elettorale, ma il legislatore sembrerebbe essersi fatto la famosa cannabis che non vuole ancora legalizzare: La riforma dell’art. 57 prevede due commi tra loro antitetici, uno che prevede che i Senatori saranno eletti dai Consigli regionali, l’altro secondo il quale tale elezione dovrà avvenire “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”. È sbagliato ritenere che i cittadini hanno diritto di sapere come verrà eletto un organo dello Stato che ha potestà legislativa e sceglie due membri della Corte costituzionale? Secondo noi #NO
  • Titolo V e diritto alla salute. Attualmente il tema della sanità è disciplinato in concorrenza tra Stato e Regioni. Vuol dire che lo Stato emana una legge in cui fissa i principi generali a cui si devono attenere le Regioni per legiferare. Con la riforma, l’art.117 prevede come materia esclusiva dello Stato “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute”. Allo stesso articolo però si prevede anche, nelle materie di esclusiva competenza delle regioni, la “programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali”. Quindi non si semplifica, perché questo comporterà altri conflitti di competenza davanti la Corte Costituzionale. Ma soprattutto, il diritto alla salute sarà garantito su tutto il territorio nazionale in maniera uguale? Secondo noi #NO
  • Composizione del Senato. Il nuovo Senato è composto da 95 Senatori (74 eletti membri dei Consigli regionali e 21 Sindaci) più 5 membri nominati dal Presidente della Repubblica “scelti tra coloro che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario” che resteranno in carica per 7 anni. Se il tentativo era quella di eliminare l’antico retaggio di queste nomine che rappresentano un elitarismo d’altri tempi, con l’idea siamo anche d’accordo, anzi, era meglio eliminarli del tutto. Perché così questo tentativo è un po’ bislacco: dopo 7 anni sbiadisce il lustro che hanno recato alla Patria questi signori? Secondo noi #NO
  • Semplificazione nel procedimento legislativo. Con l’attuale sistema costituzionale i procedimenti legislativi sono due: quello ordinario e quello costituzionale. Con la riforma si profilano più di 7 procedimenti legislativi differenti. Siamo sicuri che i giuristi siano tutti gufi? Secondo noi #NO
  • Il famoso “combinato disposto”. La legge elettorale “Italicum” è stata votata in fretta e in furia dal Parlamento prima che si approvasse la riforma costituzionale. Prevede l’elezione della sola Camera perché da già per scontato che questa riforma costituzionale venga approvata nel referendum del 4 dicembre dagli elettori. Ora, predisporre una legge elettorale sulla base di qualcosa che ancora non si sa se avverrà, oltre ad essere illogico, determina una diretta conseguenza: che sia un’ulteriore elemento di valutazione sulla tenuta del sistema costituzionale. Lo sappiamo che il “combinato disposto” è diventata una barzelletta, ma fa veramente così ridere? Secondo noi #NO
  • Il famoso “combinato disposto” (parte seconda). Sistema maggioritario e una sola Camera che decide una serie di cose importanti. Qualche esempio: elegge 3 giudici della Corte Costituzionale, delibera sullo stato di guerra e attribuisce i relativi poteri al Governo, l’autorizzazione per sottoporre il Presidente del Consiglio e i Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. E adesso immaginiamo una Camera in cui una formazione politica abbia i numeri per decidere da sola tutto questo. Intendiamoci, con la legge elettorale precedente, il porcellum, quella dichiarata incostituzionale, funziona tale e quale, ma se non altro per il momento esiste ancora il Senato che continua a fare da “camera di compensazione/ponderazione”. In decisioni così importanti le opposizioni conteranno qualcosa? Forse la matematica ci inganna? Secondo noi #NO
  • Il famoso “combinato disposto” (parte terza). Sistema maggioritario e lo statuto delle opposizioni. Una maggioranza, non qualificata, che decide cosa devono fare o non fare le minoranze. In verità non è dato sapere, neppure in via generale, cosa dovrà contenere questo “statuto delle opposizioni”. Ma visto che la matematica non ci inganna, ha senso lasciar approvare ad una maggioranza, anche semplice, uno strumento che dovrebbe essere di garanzia per le opposizioni? Secondo noi #NO
  • Davvero il bicameralismo paritario non permette l’approvazione delle leggi? Sapete chi decide i lavori della Camera e del Senato? Chi decide materialmente che in un ramo del Parlamento una legge venga discussa o meno? La Conferenza dei Presidenti dei gruppi delle formazioni politiche dei rami del Parlamento. Decidono loro la programmazione dei lavori e il calendario delle Camere. La politica si assuma ogni responsabilità per la propria negligenza! Ad esempio: da qualche giorno la Corte Costituzionale ha dato il via libera per il cognome della madre ai figli. La stessa legge che lo prevedeva giace al Senato da un paio d’anni. Chi ha deciso di non discutere quella legge? Tutti sicuri, quindi, che sia colpa del famigerato bicameralismo perfetto? Secondo noi #NO
  • Incongruenze nel Senato. Se il Senato dovrà essere la Camera che rappresenterà i territori, siamo tutti d’accordo che non possono esserci maggioranze e minoranze, perché non possiamo pensare che una Regione stia antipatica a qualcuno e i suo rappresentanti siano considerate minoranze, no? Chiaro il senso? E però ecco il lapsus freudiano all’art. 64 “I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari”. Allora abbiamo ragione noi gufi! Il Senato, per come è strutturato, non prevedendo un vincolo di mandato con il territorio, è formato non da rappresentanti delle istituzioni ma dai rappresentanti dei Partiti politici. E ovviamente, se di politica si tratta, ecco che maggioranze e minoranze riaffiorano. Ma tutto questo è utile? Semplifica? Secondo noi #NO
  • Come si elegge il Senato? (parte seconda) Girano su internet rassicuranti voci sul fatto che avremo un’elezione diretta dei Senatori mettendo la preferenza sulla scheda ad ogni elezione regionale. Ora, come già affermato, il testo costituzionale su cui siamo chiamati a votare, sul punto è piuttosto ambiguo e lascia aperte due strade differenti. Tralasciamo il fatto che sarebbe bastato indicarlo in maniera chiara sul testo costituzionale, ma quanto è paradossale sentirsi dire che non si può votare al referendum tenendo in considerazione una legge elettorale approvata ben prima della riforma costituzionale (la barzelletta del “combinato disposto”), ma si può votare tenendo in considerazione una legge sull’elezione dei Senatori che ancora non esiste ed è solo un accordo all’interno di un Partito? Secondo noi #NO
  • L’elezione del Presidente della Repubblica. Il testo attuale prevede che “l’elezione del presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”. Il testo riformato prevede che “l’elezione del presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti”. Sembrerebbe che l’elezione del Presidente sia particolarmente garantita. In realtà l’ultimo periodo dell’articolo parla di “maggioranza dei tre quinti dei votanti”. Se ci facciamo bene i calcoli, ipotizzando che le opposizioni possano uscire dall’aula, per votare il Presidente della Repubblica basteranno 219 parlamentari per votare il Presidente della Repubblica. Un po’ pochino, visto che non si vota il rappresentante di condominio. Il testo che si vuole abrogare prevede che dal terzo scrutinio sia sufficiente una “maggioranza assoluta”, quindi non dei votanti, ma dei componenti del Parlamento (ipotizziamo i numeri dei parlamentari che parteciperebbero a seguito di questa riforma: 365+1). Insomma, in un sistema maggioritario, come molti studiosi chiedevano da tempo, ci sarebbe stato bisogno di aumentare la soglia della maggioranza assoluta, non abbassarla, come fa la riforma, utilizzando come base di calcolo i votanti, e non i componenti. Dunque, aumentano veramente queste garanzie? Secondo noi #NO
  • E le province? Anche qui tutto viene lasciato un po’ al caso. Le province non vengono più menzionate, è vero. Si abroga ogni riferimento in merito. Ma si prevedono all’art. 40, comma 4 delle disposizioni finali della riforma costituzionale gli “enti di area vasta”. Di fatto gli si cambia nome e non abbiamo alcuna elezione democratica di questo organo. Secondo voi così si semplifica? Secondo noi #NO
  • Rappresentanza territoriale e autonomie. Molti si chiedono la logica sottesa alla creazione di uno Senato delle Regioni (solo sbandierato, perché come abbiamo già detto, rappresenterà nei fatti solo gruppi politici) e allo stesso tempo il fatto di togliere potere agli enti locali con la riforma del Titolo V. Delle due l’una: o si decentrano le competenze oppure le si centralizzano. Tutte e due insieme non ha senso, è una confusione totale. C’è una qualche logica giuridica oppure politica in tutto ciò? Secondo noi #NO